Art. 23.
(Contributi ed esenzioni fiscali).

      1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il

 

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potenziamento della sicurezza complementare mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie particolari giurate.
      2. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, le attività degli istituti di vigilanza e di trasporto valori, costituendo attività ad alto contenuto di manodopera, possono essere assoggettate ad aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto.
      3. Le domande per i rinnovi dei titoli di polizia, del decreto di nomina e del porto di armi relativi ai soggetti che esercitano le attività di sicurezza complementare di cui alla presente legge sono esenti da imposte.